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Diaz, respinti i servizi sociali per Caldarozzi

Publie le martedì 4 marzo 2014 par Open-Publishing
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Diaz, respinti i servizi sociali per Caldarozzi

«Condotta illegale come nei peggiori regimi»

Il superpoliziotto condannato a 3 anni e 8 mesi per le violenze al G8 di Genova del 2001. Le motivazioni della Cassazione

Nessuna «revisione critica» del proprio comportamento e delle proprie responsabilità. «Indifferenza» per un «atteggiamento riparatorio e risarcitorio in favore delle vittime». «Rifiuto di una pubblica dichiarazione autocritica». Sono queste le condotte per cui, secondo la Cassazione, non è possibile concedere l’affidamento in prova all’ex capo dello Sco Gilberto Caldarozzi. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la Suprema Corte ha condannato in via definitiva il super poliziotto a 3 anni e 8 mesi per le violenze avvenute alla scuola Diaz nei giorni del G8 di Genova. La Cassazione torna anche a sottolineare la «gravità estrema dei fatti contestati», ricordando i «comportamenti illegali di copertura poliziesca propri dei peggiori regimi antidemocratici», e il «conseguente discredito internazionale caduto sul nostro Paese».

«PESTAGGIO FORSENNATO E DI INAUDITA VIOLENZA» - La Cassazione, l’11 dicembre scorso, ha confermato l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Genova aveva respinto l’istanza del condannato di beneficiare dell’affidamento in prova, e disposto invece che Caldarozzi scontasse gli 8 mesi di pena residua (tre anni sono coperti da indulto) ai domiciliari per effetto della legge «svuotacarceri» del 2010 e non per «meritevolezza». I supremi giudici hanno ritenuto «corretta» l’applicazione del decreto che permette di scontare ai domiciliari 18 mesi di pena residua, e, per questo, hanno rigettato il ricorso del pg di Genova. Nello stesso tempo, però, nelle motivazioni depositate lunedì, hanno ricordato il reato «di gravità estrema» contestato al condannato, «i fatti in sé considerati», tra cui «il pestaggio forsennato, di inaudita violenza e privo di alcuna ragione di inermi dimostranti colti nel sonno mentre si trovavano nel chiuso di un edificio scolastico». E quindi sottolineato la condotta di Caldarozzi, «dirigente di polizia, tutore della legge e della legalità che si presta a comportamenti illegali di copertura poliziesca propri dei peggiori regimi antidemocratici, in violazione di diritti fondamentali, di libertà, di tutela giudiziaria, della dignità della persona, riconosciuti in tutte le democrazie occidentali, nella nostra suprema carta e nella stessa Cedu».

«NESSUNA AUTOCRITICA» - La Cassazione ha quindi condiviso le conclusioni del tribunale di sorveglianza e, soprattutto, «la constatazione di una non apprezzabile predisposizione del condannato ad un ripensamento critico della sua condotta, dedotta dalla sua indifferenza rispetto a una prospettiva risarcitoria volontaria delle vittima, dalla lettura minimale delle sue responsabilità, dal rifiuto di esprimere pubblica ammenda per quanto accaduto in riferimento alle sue colpe». Questi «dati sfavorevoli» riguardanti Caldarozzi, sono «di più incidente decisività», rilevano i giudici di piazza Cavour, rispetto a quelli «positivi», tra cui «il suo recentissimo impegno di volontariato in uno con quello lavorativo dopo la sospensione dal servizio». Insomma, conclude la Suprema Corte, nel caso in esame «la gravità del fatto nei termini valorizzati dal giudice territoriale è stata considerata come circostanza importante ma non certo esclusiva della decisione e tanto in perfetta coerenza con l’insegnamento del giudice di legittimità, mentre, per altro verso, la sbiadita volontà del condannato di considerare l’importanza di un atteggiamento risarcitorio in favore delle vittime non è stato affatto considerato come requisito negativo della decisione, bensì come circostanza anche questa significativa e sintomatica, insieme agli altri argomenti innanzi riportati, di quella mancanza di processo autocritico, questo sì decisivo per la decisione».

10 febbraio 2014

http://www.corriere.it/cronache/14_febbraio_10/diaz-respinti-servizi-sociali-caldarozzi-cassazione-da-lui-condotta-regime-214a85aa-926f-11e3-b1fa-414d85bd308d.shtml

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