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3 dicembre 1947, la legge di difesa della Repubblica contro ogni fascismo

par pugliantagonista

Publie le sabato 3 dicembre 2016 par pugliantagonista - Open-Publishing

3 DICEMBRE 1947, E’ IN VIGORE LA LEGGE SULLA LOTTA AL FASCISMO APPROVATA ALLA COSTITUENTE

Fra poche ore con l’apertura dei seggi elettorali sul referendum costituzionale, calerà il sipario su un dibattito che salvo qualche eccezione(ANPI) non ha rimarcato come quella Costituzione che oggi si vorrebbe tirare a lucido con o senza modifiche potè essere approvata con l’adesione della maggioranza delle forze politiche solo dopo che l’Assemblea Costituente, in nome del popolo italiano, le ebbe dato l’anticorpo legale per difendersi da ogni pericolo di restaurazione del regime fascista e di qualunque altra forma autoritaria che si richiamasse ai suoi metodi.

E’ esattamente un mese prima che si arrivi alla’approvazione della Carta Costituzionale che la Costituente , pur tra forti ed aspri dibattiti e mentre la Celere di Scelba interveniva pesantemente contro operai e contadini meridionali in rivolta, che la Costituente il 22 novembre del 1947 approvò le leggi per la difesa della repubblica e contro ogni tentativo di restaurazione fascista e monarchica.
Una legge che entrò in vigore il 3 dicembre 1947, esattamente 69 anni fa quando fu pubblicata sulla Gazzetta ufficiale . Una legge che punendo ogni espressione violenta o no, richiamantesi akla dittatura fascista avrebbe dovuto entro 5 anni generare quegli anticorpi nella giovane Repubblica Italiana tali da impedire definitivamente che il male oscuro che aveva soggiogato ed irretito il popolo italiano per 20 anni, potesse risorgere.
Purtoppo quella legge mentre era ancora in approvazione veniva stracciata a colpi di mitra e moschetto nelle piazze e nelel campagne , dove contadini ed operai chiedevano lavoro , giustizia e dignità, Una legge che in seguito fu tradita , aggirata inapplicata grazie al blocco di potere “clerico-fascista” in cui la DC era la colonna portante , che potè rigenerarsi in ogni parte dello Stato, condizionandone ogni scelta e rendendo la vita politica del nostro paese viziata nelle sue espressioni più significative.

In seguito il fascismo si mostrò nelle forme più varie e spesso più truculente e ricordiamo la stagione delle stragi e del Golpe Permanente, dove gli interessi del grande Fratello Amerikano si mescolavano a quelli del capitalismo più reazionario nazionale.

Nonostante ciò l’anima antifascista di questo paese ha resistito, pur sempre più flebilmente, nonostante la P2, il Berlusconismo e la metamorfosi involutiva dei cosiddetti partiti della siniostra”di governo” sino a giungere al renzismo attuale, mentre le mille facce del fascismo si colorano di razzismo, xenofobia, antisemitismo, odio contro la politica e i partiti, di nazionalismo evoglia di seccessionismo autodistruttivo, facendo presa sugli istinti più bassi dell’umanità.
Mai come oggi va difeso il principio fondamentale della nostra Repubblica che è quello della sua antitesi ad ogni forma di Fascismo
Ribadendo anche noi al nostro NO alla riforma costituzionale , ricordiamo la legge antifascista della Costituente.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall’Assemblea Costituente: Art. 1. Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l’organizzazione militare o paramilitare o per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalita’ proprie del disciolto partito fascista, e’ punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni. Chiunque vi partecipa e’ punito con la reclusione sino a tre anni. ((1))

Art. 2. Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell’istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, e’ punito con la reclusione da uno a quindici anni. Chiunque vi partecipa e’ punito con la reclusione sino a due anni. ((1))

Art. 3. Chiunque svolge attivita’ fascista o attivita’ diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con inganno l’esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, e’ punito, qualora il fatto non costituisca reato piu’ grave, con la reclusione da uno a dieci anni.
Art. 4. Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attivita’ prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o piu’ persone, e’ punito, per cio’ solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni. Chiunque partecipa alla banda armata e’ punito, percio’ solo con la reclusione da tre a quindici anni.

Art. 5. Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell’articolo 4 con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1, 2 e 3, quando si tratta di fatti che per la loro gravita’ sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi piu’ gravi, con la pena dell’ergastolo e con la confisca dei beni.

Art. 6. Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, e’ punito con la reclusione da uno a otto anni.
Art. 7. Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell’articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 8. Chiunque con i mezzi indicati nell’art. 6 fa propaganda per la restaurazione violenta della dinastia Sabauda e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 9. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria e, quando e’ possibile, con giudizio direttissimo.

Art. 10. Nei casi previsti dall’art. 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell’organizzazione.

Art. 11. La presente legge cessera’ di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.

Art. 12. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 3 dicembre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - EINAUDI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - CINGOLANI - lGONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - MERLIN - TOGNI - FANFANI - MERZAGORA - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Purtroppo SCELBA nel 1952 fece sì che questi articoli fossero abrogati con la seguente dizione AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell’attivita’ fascista, in quanto incompatibili con la presente legge." Ha altresi’ disposto (con l’art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale."

archivio storico Benedetto Petrone
http://www.pugliantagonista.it/archivio/3_dic_1947_legge_no_fascismoo.htm