Home > ... > Forum 6078

> PRENDIMI TANTO GIA’ SONO STATA PRESA...

17 febbraio 2006, 23:10

Così chi violenta una minorenne - come quella del caso affrontato dalla
Cassazione - vissuta in un ambiente socialmente degradato e difficile, e
della quale abusa essendo per di più il convivente della madre, può ottenere
il riconoscimento della "attenuante" del "fatto di minore gravita" invocato
in nome della perduta illibatezza della vittima.

In particolare la Suprema Corte ha accolto il ricorso di Marco T., un
quarantenne con un passato di tossicodipendenza, condannato in primo grado
(30 novembre 2001) a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza
sessuale e minacce nei confronti della figlia quattordicenne della sua
convivente. La ragazzina aveva acconsentito ad avere un rapporto orale dopo
aver rifiutato un "rapporto completo", richiestogli con minaccia, ritenendo
quello orale "meno rischioso" essendo la ragazzina "consapevole" dei
problemi che il ’patrigno’ aveva avuto con la droga.

Questo contesto, dicono gli ’ermellini’, non "elimina la riprovevolezza
della condotta dell’imputato, che in realtà si é avvalso dello stato di
soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per
essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di
lei madre convivente". Fatta questa premessa, la Terza sezione penale di
Piazza Cavour spiega che "non sembra possa convenirsi con la sentenza emessa
dalla Corte di Appello di Cagliari (25 novembre 2003) laddove afferma la
gravità dell’episodio".

I magistrati cagliaritani avevano, infatti, rifiutato di concedere l
attenuante del "fatto di minore gravità" considerando le "modalità
innaturali del rapporto" (perpetrato da un ’patrigno’), e le "relative
conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore"
Questa affermazione non è stata condivisa dalla Suprema Corre che l’ha
trovata "apodittica in quanto trascura di considerare" che "la ragazza già a
partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con
uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell
incontro con l’imputato la sua personalità, dal punto di vista sessuale,
fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una
ragazza della sua età". Alla stregua di queste "considerazioni" e "tenendone
in debito conto" la Corte di Appello di Cagliari - ha disposto la Cassazione
 "dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere
deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testé censurata"

E’ stato pertanto "accolto" il motivo di ricorso avanzato dal violentatore
che ha chiesto una pena più mite facendo presente che "si è trattato di un
unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era
rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un
coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto
rapporti con giovani ed adulti".

Solo per remissione di querela, in secondo grado, era caduta nei confronti
di Marco T. l’ulteriore accusa di "percosse". Anche il Sostituto procuratore
generale Mario Fraticelli aveva chiesto l’annullamento con rinvio della
sentenza d’appello "limitatamente all’attenuante del fatto lieve". Il
collegio che ha emesso questo ’verdetto’ è stato presieduto da Umberto
Papadia, il consigliere relatore è stato Franco Mancini, gli altri togati
sono Amedeo Postiglione, Mario gentile e Giovanni Amoroso.

© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati 17/02/2006 17:48