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CASSAZIONE: CARABINIERI NON POSSONO AVERE L’AMANTE

Publie le martedì 17 giugno 2008 par Open-Publishing
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CASSAZIONE: CARABINIERI NON POSSONO AVERE L’AMANTE

ROMA - I carabinieri, e in generale gli appartenenti alle forze armate, devono sempre tenere una "condotta esemplare" e non possono "arrecare disdoro" all’arma di appartenenza con relazioni extraconiugali.

Lo sottolinea la Cassazione nella sentenza 24414 della Prima Sezione Penale che ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione, per minaccia e ingiuria, inflitta dalla Corte militare di appello di Napoli a un appuntato dei carabinieri, Rosario B. sposato, che aveva reagito malamente al "richiamo legittimo e doveroso" del suo superiore che lo invitava a "troncare una tresca" con una donna anche lei coniugata.

In primo grado, invece, l’appuntato era stato assolto in quanto l’alterco avuto con il luogotenente Nicolò C., che comandava la stazione dell’Arma di Capaccio, nella quale prestava servizio, era stato prosciolto, nell’aprile 2007, dal Tribunale militare di Napoli in quanto ad avviso dei giudici l’ingiuria e la minaccia proferita da Rosario era da ricondurre "a un contesto di relazioni private e personali, estranee al servizio". In pratica, per il Tribunale, il fatto che Rosario avesse un’amante non doveva interessare il suo ’capo’.

Sul ricorso del Pm, invece, la Corte d’appello aveva ribaltato il verdetto giudicando opportuno "il richiamo del superiore all’osservanza, da parte dell’appuntato, della fondamentale norma che prescrive al militare di tenere ’in ogni circostanza, condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle forze armate’, prescritta dall’articolo 545 del Regolamento di disciplina militare".

La relazione extraconiugale di Rosario, inoltre, era di "pubblico dominio e arrecava evidente disdoro all’Arma benemerita". Senza successo l’appuntato adulterino ha sostenuto in Cassazione che la sua vicenda aveva "natura privata" e non costituiva "violazione del regolamento militare". Ma la Suprema Corte gli ha risposto che il richiamo del sottotenente - affinché desse un taglio alla sua relazione - era "legittimo e doveroso" in nome del dovere di tenere una "condotta esemplare".

Gli ermellini non mancano di rilevare che il "rapporto extraconiugale" ha senz’altro carattere privato mentre non è "estraneo al servizio" - prestato dal militare - "né il richiamo disciplinare cui il disdicevole contegno aveva dato luogo, né la illecita reazione dell’imputato, integrante l’insubordinazione". Al sottotenente, che gli chiedeva di troncare il legame, aveva risposto dandogli del ladro e dell’infame e facendo il gesto di rovesciargli addosso la scrivania.

ansa

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