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"Dalla precarieta’ ad un lavoro stabile : Un percorso possibile"

Publie le lunedì 28 novembre 2005 par Open-Publishing

Appalto, somministrazione, collaborazione a progetto

“Dalla precarietà ad un lavoro stabile: Un percorso possibile”

Venerdì 2 dicembre alle ore 15,30 Sala Consiliare del X° Municipio Piazza di Cinecittà 11

Saluto Sandro Medici Presidente X Municipio

Presiede Pino Galeota Consigliere Comunale

Introduce Sergio Fortunati Sinistra Romana

Comunicazione Massimo Roccella Ordinario Diritto del Lavoro - Università di Torino

Le buone prassi: Cartasi e Simposia

Intervengono:

Walter Schiavella Segretario CGIL Roma e Lazio

Tiziano Rinaldini Sgr. Generale CGIL Emilia Romagna

Stefano Fabrizi Sindacalista FISAC/CGIL

Antonello Falomi Uniti a Sinistra

Alessandro Cardulli Presidente Sinistra Romana

Paolo Ferrero Resp. Area Lavoro PRC


DAL LAVORO PRECARIO AD UN POSTO DI LAVORO VERO

La Sinistra Romana , Venerdì 2 Dicembre 2005 alle ore 15, darà vita ad un ‘iniziativa , nell’ Aula Consiliare del X Municipio, relativa alla lotta al precariato per la conquista di un posto di lavoro “ vero”, vale a dire stabile e sicuro. La scelta del X Municipio, chiaramente, non è casuale in quanto in questa zona della città ha sede Atesia, costituita, nel 1989, controllata dal 2004 per l’80% dal Gruppo Cos, che svolge attività di call center con servizi di contact center e di ricerche di mercato che vedono utilizzati migliaia di lavoratori con contratto di collaborazione a progetto .

Una tipologia contrattuale di lavoro che riguarda ormai nella sola Regione del Lazio circa 300.000 lavoratori, con contratti di lavoro di breve durata , rinnovati massimo anno per anno, con livelli retributivi infimi, o meglio infami, senza il riconoscimento di tutele minimali quali il diritto al pagamento di un periodo di ferie e delle giornate di assenza dovute a malattia, che riporta l’orologio della storia agli albori del 1900.

Nel 1996 su richiesta del sindacato Sulta dell’ Alitalia , in quanto Atesia come “ appaltatore” svolgeva le stesse attività anche per questa società committente, avveniva un’ispezione dell’Ispettorato del Lavoro di Roma che denunciava l’illegalità dei rapporti di lavoro a contratto di collaborazione coordinata e continuativa , da cui scaturiva una controversia legale tra l’INPS e la stessa Atesia.

In data17/5/2004 , con sentenza n. 10038 del Tribunale di Roma Sezione lavoro, l’ INPS, che aveva chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro come subordinato e quindi la relativa integrazione dei versamenti contributivi effettuati, perdeva la causa, in quanto il magistrato accoglieva la tesi del “ committente” Atesia che il rapporto di lavoro era da considerarsi, in tutto e per tutto, di natura autonoma.

Per il magistrato l’elemento determinante per definire un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo è la modalità della prestazione, che ha considerato avvenisse con autonomia gestionale. I vecchi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, così come i contratti di collaborazione a progetto sono contratti bilaterali, questi ultimi così come definiti dalla circolare 1/2004 del Ministero del Lavoro interpretativa del Decreto Legislativo 276/03 attuativo della Legge 30/03 sono riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

Al di là comunque delle varie accezioni da parte dei giuslavoristi sulla natura dei contratti di collaborazione a progetto per cui c’è chi li definisce “ para subordinati” , “ para autonomi”, o, come, anche, noi riteniamo , convinti che non vi sia una terza configurazione tra lavoro subordinato e autonomo, una “ forma tipica di organizzazione del lavoro subordinato classico”, è indubbio che si tratti di un negozio giuridico bilaterale. Per cui, anche prendendo per buona la definizione di lavoro parasubordinato o para autonomo, non è, però, possibile la presenza di un interposto nel contratto di collaborazione a progetto tra committente e lavoratore, così come stabilito dalla Cassazione sezione lavoro il 23/11/1977 n. 5098 e il 4 / 4/ 1980 n. 2228 : “ Nella struttura di un contratto di lavoro autonomo non è configurabile la presenza di un terzo in sostanziale posizione di intermediario o di interposto”.

Nel caso Atesia siamo, invece, di fronte, nei fatti, ad un rapporto trilaterale di soggetti: il committente, vale a dire colui che dà ad altri l’incarico di eseguire un opera od un servizio, nel caso specifico maggiormente Tim e Telecom, che usufruisce delle prestazioni ”, l’interposto ” Atesia che, oltretutto, organizza i mezzi necessari e i lavoratori che pongono a disposizione le proprie energie lavorative. Nella Legislazione Italiana un contratto di fornitura servizi tra imprese rientra nella famiglia della “ locatio operis” che è disciplinata dall’art. 1655 del codice civile riguardante il contratto di appalto. L’art 29 del Decreto Legislativo 276/03 stabilisce che il contratto di appalto differisce dalla somministrazione di lavoro “ per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore che può anche risultare in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio d’impresa” Non si può non rilevare che senza gli strumenti e macchinari posti a disposizione dall’” appaltatore Atesia” i lavoratori utilizzati a contratto di collaborazione a progetto non avrebbero potuto svolgere le loro prestazioni a favore dei vari committenti, che dispongono il tipo di prestazione e ne controllano il risultato..

Non si può, però, configurare la fattispecie giuridica di contratto di appalto in quanto, questa, prevede l’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell’appaltatore sui propri dipendenti, mentre Atesia , con i suoi accorgimenti, ha utilizzato, mascherando con perizia rapporti di lavoro subordinato, lavoratori con contratto di collaborazione a progetto..

Si è giunti al paradosso che Atesia da una parte ha sottoscritto contratti d’appalto per la fornitura di servizi a Tim, Telecom etc. , che ne fa formalmente un appaltatore che riceve un incarico , dall’altra, utilizzando, disconoscendo così il suo ruolo di appaltatore, senza l’esercizio del potere organizzativo e direttivo, lavoratori “ para autonomi” , si propone, senza esserlo, di fatto, come ”committente” di prestazioni di lavoro a contratto di collaborazione a progetto. In definitiva Atesia ha scisso i due elementi distintivi della figura del committente che sono quelli di usufruire della prestazione lavorativa e di conferire l’incarico di un “ facere”, arrogandosi lei la prerogativa, non sua, di dare l’incarico. I lavoratori hanno quindi stipulato un contratto di collaborazione a progetto con un interposto, rapportandosi alla sua organizzazione, e non con coloro legittimati a porre in essere il contratto: vale a dire i vari committenti Tim, Telecom, etc, che utilizzano direttamente le prestazioni . Pertanto non vi è, in forma scritta, alcun regolare rapporto di lavoro, con i reali committenti che, usufruiscono, quindi , senza progetti specifici, delle prestazioni, e i rapporti di lavoro, vista anche la connessione organizzativa con l’interposto, e non con il committente, per gli artt. 61 e. 69 del decreto Legislativo 276/03 vanno considerati rapporti di lavoro subordinati con Tim, Telecom, etc, sin dalla data di costituzione del rapporto.

E’ eclatante, nelle proposte, tutte standardizzate, di lavoro a progetto formulate da Atesia ai lavoratori da utilizzare, leggere testualmente “ Nell’ambito del programma di lavoro di assistenza tecnica rivolta ai punti vendita e prospect dei servizi del nostro committente Y “ , che , differisce totalmente, da uno schema classico di progetto che recita “ il datore di lavoro committente”. Ritorna, così prepotentemente a galla, la sua natura di appaltatore, o , meglio, di colui che ha sottoscritto un contratto di appalto , ed è la prova tangibile dell’illecito commesso nei confronti dei lavoratori. In definitiva Atesia si è costituita , a sua immagine e somiglianza, una nuova fattispecie giuridica, a metà strada tra l’art. 1655 del codice civile, così come modificato dal suddetto art. 29 del Dlgs 276/03 , relativo all’appalto e l’ art. 61, come abbiamo visto, inerente il contratto di collaborazione a progetto, trasformando quest’ultimo da rapporto bilaterale tra committente e lavoratore a contratto a progetto, in rapporto trilaterale tra committente, appaltatore, e lavoratore a contratto a progetto. Una idea, con una forte capacità mistificatoria, indubbiamente intelligente, quella di Atesia, basata sullo sfruttamento selvaggio dei lavoratori, quasi sicuramente partita dalla sua vecchia casa madre Telecom, che gli ha permesso di conquistare il mercato, con un forte “ dumping” nei confronti delle imprese concorrenti, che, però, ha solo il piccolo difetto di essere un comportamento giuridicamente illecito, che rende i contratti da lei sottoscritti nulli, con tutto ciò, che ne consegue, in termini di rivalsa dei lavoratori, per i suoi committenti.

Nell’ iniziativa del 2/12/2005 interverrà, oltre ai nostri compagni che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze di questo genere, il Professore Massimo Roccella del dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Torino, affinché vi sia piena consapevolezza della natura degli istituti giuridici dell’appalto e delle collaborazioni a progetto, dando così ai lavoratori il modo per difendere i propri diritti.

Roma 28/11/2005 Sinistra Romana

Indirizzo web :www.sinistraromana.org