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"Assunzione di incarichi contro ex clienti. - L’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito" (Dal Codice deontologico forense, IV, Rapporto con la controparte, i magistrati e i terzi, Art. 51)
D. "Quando lei era parte civile nel processo di piazza Fontana si oppose al trasferimento a Catanzaro. Quando assunse la difesa dei presunti colpevoli chiese subito il trasferimento a Catanzaro. Voltagabbana giudiziario?".
R. "Nel momento in cui l’avvocato sceglie di difendere un imputato, deve rinunciare alle sue idee e deve fare tutto quello che gli è consentito dalle leggi nell’interesse del suo cliente" (Gaetano Pecorella, intervistato da Claudio Sabelli Fioretti, Sette, 15 aprile 2004)
"Tre mesi di sospensione per l’avvocato Antonio Di Pietro. L’ex pm di Mani Pulite si è visto confermare dal Consiglio nazionale forense la ’sanzione’ del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo che aveva già stigmatizzato il ’doppio ruolo’ ricoperto nei confronti di un amico di Montenero coinvolto in un omicidio: prima il neoavvocato ne prese le difese, poi passò tra le parti civili che sostenevano la tesi dell’accusa. Una cosa che non si fa: ’La condotta del professionista - si legge nelle motivazioni della decisione - integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e di fedeltà (articolo 5, 6, 7 del codice deontologico forense) nei confronti della parte assistita e integra altresì l’illecito deontologico’. A seguito degli accertamenti svolti, e della sussistenza degli illeciti contestati, ’non può che conseguire la sanzione disciplinare’. Calcolata in tre mesi di sospensione dell’esercizio della funzione di avvocato in quanto ’adeguata alla gravità dell’illecito compiuto’" (Il Giornale, 5 marzo 2009)
"Conflitto di interessi. - L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa... interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale" (Dal Codice deontologico forense, III, Rapporti con la parte assistita, Art. 37)
"Approvare il lodo Schifani fu un errore. Ma fu un errore necessario perché dovevamo garantire un periodo di tranquillità al presidente del Consiglio che si avviava verso il semestre europeo. Ecco, se lo avessimo varato con una legge costituzionale, il problema non si sarebbe posto ma, allora, non c’erano le condizioni politiche per farlo".
(Gaetano Pecorella, deputato di Forza Italia, presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e avvocato del premier, a proposito della legge che introduceva l’immunità per le 5 più alte cariche dello Stato, legge poi bocciata dalla Corte Costituzionale in quanto contraria alla Costituzione, X Congresso dell’Unione delle Camere Penali, Bari, Corriere della Sera, 10 ottobre 2004)
"... Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione..." (Dal Codice deontologico forense, Preambolo, Approvato dal Consiglio Nazionale Forense)
"Pareva che domani fosse la volta buona. E sarebbe apparso uno scherzo del destino: nel lontano 27 marzo 1994 aveva fatto irruzione nella politica italiana come il braccio destro del Cavaliere trionfante, destinato a sfiorare il ministero della Giustizia (fu dirottato alla Difesa solo per le troppe polemiche) e il 27 marzo di quattordici anni dopo sarebbe stato probabilmente radiato, salvo sorprese, dall’Ordine degli Avvocati. Macché: tutto rinviato. Di nuovo. Questa volta al 22 aprile, la settimana dopo le elezioni. Fino ad allora, Cesare Previti continuerà a figurare nel sito come iscritto all’albo di Roma. Sospeso dall’esercizio della professione, perché la magistratura gli allegò questa pena accessoria. Ma iscritto. Tredici anni dopo le prime rivelazioni di Stefania Ariosto, cinque dopo le condanne in primo grado per i casi Imi-Sir e Lodo Mondadori, tre dopo i verdetti d’ Appello e quasi due dopo la prima sentenza definitiva della Cassazione che il 4 maggio 2006 gli confermò per la corruzione del giudice Vittorio Metta la pena di sei anni di carcere, ’Cesarone’ non è infatti ancora stato mai sanzionato dall’Ordine di appartenenza..." (Gian Antonio Stella, Corriere della sera, 26 marzo 2008)