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Invalidità della multa con photored per l’assenza di agenti in loco, nonché per la mancata contestaz

Publie le martedì 24 gennaio 2006 par Open-Publishing

Lo SPORTELLO DEI DIRITTI della Provincia di Lecce, la cui delega è stata assegnata all’Assessore Carlo Madaro, vuole richiamare l’attenzione di consumatori e degli utenti sulla questione delle multe con apparecchiatura photored sulla recentissima pronuncia della Cassazione.(Cass. 23301/2005), II^ sezione Suprema Corte)
In assenza di agenti in loco la multa è invalidata, per la inattendibilità della rilevazione fotografica, nonché per la mancata contestazione dell’infrazione.
L’ipotesi in cui vi sia stato un rilevamento dell’infrazione (attraversamento di incrocio con il semaforo che emetteva luce rossa) a mezzo di apparecchiatura Photored in assenza di agenti in loco; il fatto che la rilevazione sia stata effettuata da un’apparecchiatura elettronica è di per sé sufficiente a ritenere certo il compimento dell’illecito?
Laddove così fosse, comunque, non verrebbe vulnerato l’art. 200 del Codice della Strada, laddove dice che è necessaria l’immediata contestazione “quando è possibile”?
In linea di massima, le apparecchiature elettroniche di rilevamento, se correttamente installate e costantemente controllate, dovrebbero assicurare una sorta di certezza giuridica relativamente alla commissione dell’illecito, ma potrebbe anche non essere così, laddove si opti per una ricostruzione logica di più ampia portata.
In particolare, infatti, l’attendibilità di una rilevazione fotografica può entrare in crisi ove si pensi all’ipotesi, esemplificativa, di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente, perché la rilevazione fotografica, inquadrando solo una parte del locus, ne impedirebbe la visione completa e giustificatrice del presunto illecito stradale; id est l’apparecchiatura di rilevazione, fotografando solo un momento del presunto fatto illecito e da una sola angolazione prospettica, non è pienamente attendibile, laddove si pensi ad ipotesi (coda di auto, transito di animale sulla via, incidente commesso da altri, passaggio improvviso di pedoni, ecc.) in cui è necessaria una visione più completa, idonea a scriminare, pienamente, l’autore della presunta infrazione.
In altri termini, l’apparecchiatura di rilevazione fotografica causa un visus limitato e, per ciò solo, non del tutto attendibile ex se.
In questa prospettiva, pertanto, sarebbe necessaria la presenza di agenti in loco, sia per la ricostruzione completa del fatto e sia per procedere alla immediata contestazione, tanto più che, astrattamente, è “possibile”, ex art. 200 C.d.S., in quanto il veicolo, in linea di massima, attraversa un incrocio a velocità non elevata, così che un eventuale inseguimento non rischierebbe di pregiudicare l’incolumità dei cittadini o l’ordine pubblico.
Lecce, 24 gennaio 2006 L’Assessore al “Mediterraneo”
con delega allo “Sportello dei Diritti”
Carlo Madaro

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