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La tragedia di Termini: Dove le colpe?

Publie le giovedì 8 dicembre 2005 par Open-Publishing

La morte della giovane poliziotta travolta e schiacciata, alla stazione Termini, da un carrello mobile della ditta di pulizie "Pmg".

L’orrore che si è visto alla Stazione Termini, mercoledì 7 dicembre scorso, non può essere etichettato, a mio avviso, come una semplice disgrazia.

Nè si puo liquidare l’accaduto orientando l’inchiesta sulla giovane età (18 anni) del guidatore del carrello "Pit-Stop".

La morte della giovane poliziotta investita e travolta dal carrello dell’impresa appaltatrice di pulizie "Pmg" pone diversi inquietanti interrogativi su responsabilità che potrebbero avere risvolti ben più profondi e diffusi nel mondo delle imprese e degli appalti.

In attesa di avere il quadro completo dell’accaduto, credo sia utile ricordare alcune sentenze importanti della Corte di Giustizia Europea sul tema della Sicurezza delle attrezzature di lavoro:

 Il 10 aprile 2003 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha condannato l’Italia per non aver trasposto correttamente nella legge 626/94 i requisiti minimi di sicurezza relativi all’uso di attrezzature di lavoro, requisiti contenuti nella direttiva del Consiglio Europeo n. 89/655/CEE.

Le carenze lamentate dalla Corte di Giustizia europea interessano l’uso di attrezzature ma investono anche caratteristiche e scelte progettuali e costruttive.

Esse riguardano in particolare:

La mancata previsione di un dispositivo sonoro e visivo di allarme e ben riconoscibile da azionare prima dell’avviamento di una macchina allorquando l’operatore dal suo posto di comando non fosse in grado di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone di movimento della stessa.

 Con altra sentenza precedente del 15 novembre 2001 la Corte di Giustizia Europea aveva condannato il nostro paese per non aver prescritto, mediante la legge 626/94, che i datori di lavoro debbano e non "possano" fare ricorso a servizi esterni di protezione e prevenzione quando le competenze interne all’impresa siano insufficienti.

Con la stessa sentenza l’Italia è stata condannata anche per non aver definito, attraverso legge, le capacità e attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ometto di citare altri eventi giudiziari importanti sul tema perchè credo che ci siano elementi sufficienti perchè le Autorità ispettive preposte possano valutare quanto segue:

1) Se il carrello mobile che ha ucciso la giovane poliziotta possegga i requisiti di progettazione e costruzione previsti dalle Direttive comunitarie;

2) Se l’Impresa "Pmg" abbia effettuato l’adeguata formazione obbligatoria, svolta da personale qualificato, degli operatori impiegati nella movimentazione elettrica di carichi nella Stazione Termini.

3) Se le Società appaltanti Rfi e Trenitalia abbiano proceduto sistematicamente ai controlli ordinari e straordinari sulle ditte appaltatrici riguardo le visite mediche annuali, le idoneità psicofisiche rilasciate dalla Medicina Aziendale, le attività di formazione e aggiornamento, gli orari di lavoro e la regolare applicazione dei Contratti Collettivi.

Ovviamente niente ci potrà restituire questa giovane vita spezzata e niente potrà fermare il pianto dei suoi cari e il dolore di noi tutti, ma si può fare certamente qualcosa per il futuro, perchè altro sangue non debba essere versato e perchè la cultura della Prevenzione prevalga su quella del Profitto.
Come ha giustamente detto il Capo dello Stato, le imprese debbono saper svolgere il proprio ruolo riconoscendo i limiti imposti, non solo dalle leggi, ma anche dai principi etici.

Domenico Ciardulli
Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani Università "La Sapienza"