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Menzogne sul terrorismo. Lettera al Presidente della Camera
Publie le venerdì 12 giugno 2009 par Open-Publishing3 commenti
Illustre Presidente,
il terrorismo è sempre stato organizzato dalle democrazie specialmente da quelle anglosassoni. Mi permetto ricordarle la esperienza degli squadroni della morte e del loro addestramento in scuole nordamericane, il terrorismo israeliano, e le tante organizzazioni segrete che nei paesi occidentali presiedono allo "ordine" occidentale come la Gladio italiana. Esemplare tra tutto la destabilizzazione del Cile di Allende organizzata da Kissinger. Senza dire che è da dimostrare che l’11 settembre non sia opera americana.
Cordiali saluti.
Pietro Ancona
Fini: "Le democrazie non hanno mai alimentato il terrorismo" (repubblica online)
Gianfranco Fini corregge Muammar Gheddafi: "Il terrorismo non è mai stato alimentato dalle democrazie. Le democrazie, a partire da quella americana, possono sbagliare, ma non possono certo essere paragonate ai terroristi".
Questo un brano del discorso che il presidente della Camera avrebbe dovuto leggere al leader libico aprendo il convegno poi annullato per le due ore di ritardo del Colonnello."
http://www.megachip.info/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=280
Messaggi
1. Menzogne sul terrorismo. Lettera al Presidente della Camera, 12 giugno 2009, 21:37, di NANDO
Altro che terroriste sono le ’Democrazie’ Anglosassoni Americane ecc... Con la loro strategie della tensione!!!Ne sappiamo qualcosa pure noi in italia, come le stragi di Piazza Fontana, stazione di Bologna ecc..ancora impunite.
2. Menzogne sul terrorismo. Lettera al Presidente della Camera, 12 giugno 2009, 21:38
Come già chiarito, nessuna particolare simpatia per Gheddafi, anzi ...
Ma mi sembra assai curioso il concetto che tirare bombe dall’alto con gli aerei sulla popolazione civile, come fatto dagli Usa in Vietnam, Afghanistan, Iraq, Jugoslavia ed una volta anche contro la Libia, non sia "terrorismo" ...
Senza contare questioncelle tipo Ustica ... o Piazza Fontana ... o i sette o otto falliti attentati contro Fidel Castro .... o l’appoggio ai golpe greco, cileno, argentino .. o addestrare e finanziare i contras nicaraguensi, gli squadroni della morte in Salvador ... o lo stesso Bin Laden in Afghanistan prima ed in Bosnia poi .....
E cosa è sennò ?
K.
3. Menzogne sul terrorismo. Lettera al Presidente della Camera, 13 giugno 2009, 06:25, di Pasquino
Esiste il terrorismo contro lo Stato, ma anche quello dello Stato che non si manifesta sempre con le bombe.
Ci sono forme più "democratiche" e subdole, quale quella messa in atto nel nostro Paese dal Governo di Mister Sorriso che renderà reato anche la disobbedienza (vedi DdL sulle intercettazioni).
Copiato da una Blogger:
"Disobbedienza civile = REATO
Si parte da un cambiamento sulle modalità di autorizzazione delle intercettazioni. Saranno 3 giudici e non più uno a decidere se concederle, e solo «quando si riscontrino gravi indizi di colpevolezza e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell’indagine». Per mafia e terrorismo bastano invece i «sufficienti indizi di colpevolezza». Anche per le registrazioni audiovisive, autorizzate solo se c’è il «fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove e’ disposta si stia svolgendo attività’ criminosa». La legge, inoltre , mette un limite di tempo, con annessa proroga qualora siano emersi nuovi elementi (30 giorni +15 e 40 + 20 per mafia).
Le intercettazioni per indagini contro ignoti vengono autorizzate solo se la persona offesa ne fa richiesta.
Le intercettazioni di un’indagine non potranno essere usate per altri procedimenti. Questa regola non vale per mafia e terrorismo.
Le intercettazioni ambientali saranno possibili solo nei luoghi in cui vi è motivo di ritenere che si sta compiendo un’attivita’ criminosa. Nei procedimenti di mafia e terrorismo, però, l’ascolto delle comunicazioni fra presenti è consentito anche se non vi è motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa.
Le spese vanno segnalate e trasmessa ogni 31 marzo, per essere valute e controllate.
«E’ vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto di atti di indagine preliminare nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare». Non possono essere diffusi nome e immagini del magistrato competente, a meno che «la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato». C’è il divieto di pubblicazione delle intercettazioni per cui è stato ordinata la distruzione: pena da 1 a 5 per il pubblico ufficiale, carcere da 1 a tre anni, che salgono a 8 per i giornalisti, commutabile in una pena pecuniaria fino a 10mila euro. Sono previste multe anche per gli editori.
Nuova norma anche per gli 007, con richiesta di autorizzazione presentata entro cinque giorni dal procuratore della Repubblica al procuratore generale che chiederà entro un mese il via libera al presidente del Consiglio. Si potrà procedere solo se entro questo arco di tempo il Governo non avrà deciso di porre il segreto. Non e’ comunque in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere – si legge nel testo – in base ad elementi autonomi ed indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del presidente del Consiglio dei ministri, se questo viene risolto nel senso dell’insussistenza del segreto, non puo’ più opporlo in riferimento al medesimo oggetto. Chi rivela notizie su atti o documenti coperti dal segreto relativi ad un procedimento penale viene punito con la reclusione da uno a cinque anni. Pena aumentata – si legge ancora nel nuovo testo del Governo – se il fatto riguarda comunicazioni di servizio di appartenenti ai Servizi.
Un archivio presso la Procura custodirà le telefonate e i verbali. Ai procuratori generali presso le corti di appello e ai procuratori della Repubblica competenti per territorio il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto.
Il pubblico ministero potrà chiedere anche i tabulati telefonici, quando vi siano casi d’urgenza. Quando, cioè, vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini. Lo potra’ fare per tutti i reati previsti dall’articolo 266 del codice di procedura penale con un decreto motivato e non successivamente modificabile, da comunicare al tribunale entro ventiquattro ore. Il tribunale dovrà, a sua volta, decidere entro 48 ore dal provvedimento se convalidare o meno la richiesta. In caso di mancata convalida, l’acquisizione dei dati non puo’ essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
In caso di fuga di notizie, il magistrato o il pubblico ufficiale responsabili di non avere vigilato sono passibili di una ammenda che va dai 500 ai 1032 euro.
La Rete. Nel ddl si parla anche di internet. Il testo introduce nel nostro Ordinamento l’obbligo di rettifica di qualsiasi articolo su richieda della persona “offesa” entro 48 ore, pena una sanzione pecuniaria , da 7.500 a 12.000€ per tutti i titolari di “siti informatici”. Si reintroduce anche il reato di istigazione alla disobbedienza civile, con il quale sarà possibile, senza l’intervento della Magistratura, intimidire e zittire qualsiasi voce di dissenso.
Firma l’appello di Repubblica contro il ddl intercettazioni
REATO DI ISTIGAZIONE ALLA DISOBBEDIENZA CIVILE?
QUESTO BLOG CHIUDERA’ PRESTO, INSIEME A QUALCUN ALTRO"