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"Non ti pago!". Norma intrusa nella Finanziaria 2007. Il lacchè Damiano grazia Tripi

Publie le sabato 7 ottobre 2006 par Open-Publishing
1 commento

Damiano ed i lacchè di Cgil-Cisl-Uil hanno fatto un ottimo lavoro per il signor Tripi (patron Atesia, sul quale pende una pronuncia dell’Ispettorato del lavoro che in Agosto ha riscontrato la non corrispondenza fra tipologia contrattuale dei 4000 lavoratori, a progetto, e mansioni svolte, subordinate) che con una conciliazione non dovrà sborsare un euro. Un bel colpo, non c’è che dire.

Del resto chi finanzia la campagna elettorale a suon di milioni (Rutelli e Margherita) deve pur avere qualcosa in cambio, no? Il cambio c’è stato, ed è avvenuto introducendo nella legge Finanziaria 2007 un articolo , per la precisione il 178 di seguito riportato, che i giuristi di una volta avrebbero definito "intruso". Esso prevede che il datore di lavoro, in questo caso l’amabile Tripi, previa riformulazione contrattatuale con passaggio del lavoratore da co.co.pro. a subordinato (che tradotto significa Inserimento, Apprendistato,Prova, senza obbligo di conversione a tempo indeterminato) sani,anche per il pregresso, il contenzioso con Stato e lavoratori.

E’ evidente che in questo paese non è più possibile andare avanti così. Qui in Italia non vige nemmeno l’ombra del più lasco Diritto (men che meno Borghese), e comanda una lobby trasversale di faccendieri che amabilmente si danno il cambio fra Politica (Damiano), Sindacati Confederali ed Industria (un dirigente del Gruppo Almaviva, di proprietà Tripi, è un ex sindacalista CISL). Comunque l’articolo 178 è a disposizione qui sotto, leggetelo e fatevi un’idea.
francesco fumarola

www.mercantedivenezia.org

Art. 178.
Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.

2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto le parti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.

4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’Istituto nazionale di previdenza sociale gli atti di conciliazione di cui al comma 2 unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approvano i relativi Accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’art. 51 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.

7. L’accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.
Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

www.mercantedivenezia.org

Messaggi

  • Un’idea meravigliosa, mi chiedo se sia venuta all’on. Damiano personalmente o qualche consulente strapagato del ministero!Una grande, grandissima idea per rendere definitiva la precarizzazione del lavoro in Italia e per la diminuzione dei già pochi diritti dei giovani in questo stupendo paese (ovviamente dei non figli di...perchè per i figli di... già nascono con diritti, cattedre, posti dirigenziali ecc) . Un’idea grandiosa per non assumere lavoratori a tempo indeterminato con l’assoluta certezza di farla franca e di diventare sempre più ricchi con lo sfruttamento di gente che non avrà mai nè uno stipendio decente(con buona pace dell’art.36 della Costituzione) nè una pensione, nè casa nè niente.Nessuno potrà fare causa per gli arretrati, per i contributi, per la posizione lavorativa (con buona pace dell’art. 101 della Cost.), nessun diritto sindacale se non quelli che benignamente il datore di lavoro concederà,nessuno in definitiva romperà più i coglioni al "donatore di lavoro" (come li chiama una comica in tv). Ma il ministro si rende minimamente conto di quanto miope sia questa visione del futuro? Un futuro di declino economico ed industriale per una terziarizzazione di bassissimo livello con manodopera sempre meno qualificata ed informata(chi vuoi che studi per un futuro di 400 euro al mese?), con un mercato interno di semplice sussistenza cioè un paese in declino verso il terzo mondo con tutto il rispetto al terzo mondo che, al contrario nostro, aspira al secondo od al primo. Ma veramente credono che con stipendi più bassi e con meno diritti si rilancia l’economia?Si rileggessero le parole di Henry Ford: quando gli chiedevano perchè pagasse stipendi così alti lui diceva "A CHI VENDO LE AUTO SE NON C’E’ NESSUNO CHE PUO’ PERMETTERSELE?"
    Dato che dobbiamo credere alla sua buona fede fino a prova contraria dobbiamo concludere che il ministro Damiano abbia preso un abbaglio di quelli grossi sperando che una stupidaggine del genere non passi mai.