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Pena di morte nel Trattato di Lisbona
Publie le domenica 3 agosto 2008 par Open-Publishing5 commenti
Ammissione o meno della pena di morte nel Trattato di Lisbona?
Il Trattato prevede la pena di morte?... alla lettera la esclude categoricamente. Prevede però che le forze dell’ordine possano legalmente uccidere un cittadino europeo, al di fuori di ogni regolare giudizio, in condizioni eccezionali, certo, ma la cui definizione è affidata a organi di Stato al di fuori di ogni possibile verifica giurisdizionale.
Si deve partire dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani (CEDU) scritta nel 49 e approvata dal Consiglio d’Europa nel 50. (il Consiglio d’Europa è organizzazione diversa da quella che è oggi l’Unione Europea).
L’art. 2 della CEDU:
Par 1. Il diritto alla vita di ciascuno sarà protetto dalla legge. Nessuno sarà intenzionalmente privato della sua vita eccetto che in esecuzione di una sentenza di un tribunale che faccia seguito a una condanna che preveda legalmente quella pena.
Par. 2. La privazione della vita non sarà considerata una violazione di questo articolo quando essa risulti dall’uso della forza in condizioni assolutamente necessarie:
a) In difesa di una qualunque persona soggetta a violenza illegale;
b) Al fine di eseguire un arresto legale o di prevenire la fuga di una persona legalmente detenuta;
c) Nel corso di un’azione legale intrapresa per sedare una rivolta o una insurrezione.
Nel 49 diversi paesi europei ancora prevedevano nella loro legislazione la pena di morte, e in alcuni casi la praticavano. Quel documento risente delle condizioni dell’epoca.
Nel 1983 il Consiglio d’Europa (non l’Unione Europea) approvò un protocollo aggiuntivo, il n° 6, che o oggi è stato ratificato da tutti i membri del Consiglio d’Europa eccetto dalla Russia:
Art.1 Abolizione della Pena di Morte.
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale peno, o giustiziato.
Art.2 Pena di Morte in tempo di guerra.
Uno Stato può introdurre la pena di morte nella sua legislazione rispetto ad atti commessi in tempo di guerra o di imminente minaccia di guerra; tale pena verrà applicata solo nei casi previsti dalla legge e in accordo con le sue norme.
Come si vede il protocollo n.6 (diventato poi n.11) introduce un concetto che prima non c’era e che prevede eccezioni per lo “stato di guerra” o di “imminente minaccia di guerra”. Chiunque è in grado di vedere la pericolosità giuridica e politica di una tale precisazione e di capire la doppia minaccia racchiusa nell’aggettivo “imminente”. Come vada interpretato è tutt’altro che chiaro. Perché questo concetto sia introdotto in questo contesto europeo è non meno inquietante.
Nell’anno 2000 i 15 Stati allora membri dell’Unione Europea hanno ratificato questo protocollo 6 e 11 . Contestualmente hanno approvato la “Carta dei Diritti Fondamentali”, che ha un art. 2:
Art. 2 Diritto alla Vita.
1) Ognuno ha il diritto alla vita.
2) Nessuno può essere condannato alla pena di morte o giustiziato.
Tuttavia la Carta dei Diritti Fondamentali, art. 52 (3), statuisce anche che le sue norme devono essere interpretate in linea con quelle della CEDU. Per questa ragione aggiunge un “memorandum di spiegazione” che accompagna la Carta e che esplicitamente “fa parte della Carta”. Incluse “le ‘definizioni negative’che appaiono nell’Art. 2 della Convenzione”.
Riassumendo l’intricatissimo percorso, l’Art. 2 della Convenzione (CEDU) – Pena di Morte in tempo di guerra- viene totalmente incorporato nella Carta del 2000.
Due anni dopo il Consiglio d’Europa approva un altro protocollo, il n.13 della Convenzione, che di nuovo abolisce la pena di morte “in tutte le circostanze” ed esplicita questo fatto dopo avere notato che “il protocollo n.6 della Convenzione (…) firmato a Strasburgo il 28 Aprile 1983, non esclude la pena di morte in caso di atti commessi in tempo di guerra”.
Dunque il Consiglio di Europa non ha perso di vista il problema e, per questa ragione, intende eliminarlo proprio con il nuovo protocollo n13. Per questo motivo, evidentemente, scrive nel suo articolo 2 (a quanto pare la pena di morte è collegata nei documenti europei al numero 2) che “non possono esserci deroghe alle norme di questo protocollo”.
Nemmeno “in tempo di guerra”, tanto meno in tempo di “imminente pericolo di guerra”.
Tutto sembra ora a posto. Salvo che non tutti gli Stati membri dell’Unione Europea hanno ratificato questo protocollo n.13 della Convenzione. Dunque la Carta non ha potuto o voluto inserirlo nel testo del Trattato di Lisbona. Il quale è dunque rimasto fermo al “memorandum esplicativo del protocollo 6.
Dunque gli elementi di grave minaccia al diritto umano alla vita, e di grave minaccia alle libertà democratiche, rimangono all’interno del Trattato di Lisbona nella sua formulazione attuale, seppure nascosti in un protocollo.
Ma la ricostruzione di questa storia denuncia la tremenda distanza tra la democrazia e questo tipo di giurisprudenza, che rende estremamente difficile ogni trasparenza e concede ai poteri reali, politico-burocratici, strumenti subdoli di eversione. Cosa sia imminente tempo di guerra, cosa sia insurrezione, è lasciato al loro giudizio. La pena di morte è solennemente esclusa, ma si prevede l’uso della forza in termini tali che un cittadino europeo può essere ammazzato (non giustiziato) dai pubblici poteri. Ripeto: di questa Europa gli europei non hanno bisogno.
http://www.antimafiaduemila.com/content/view/7782/78/1/1/
..
da masadaweb.org
Messaggi
1. Pena di morte nel Trattato di Lisbona, 4 agosto 2008, 11:17, di sinigagl
Dopo questa interessante ed argomentata disquisizione parliamo della sostanza: pensate veramente che nell’Europa del 2008 qualche governo europeo si azzarderà a condannare a morte un cittadino "in tempo di guerra"? Tutto ciò è totalmente irrealistico, per non dire ridicolo, soprattutto alla luce del supporto unanime dell’UE alla moratoria della pena di morte presentata all’ONU.
1. Pena di morte nel Trattato di Lisbona, 4 agosto 2008, 20:02, di viviana
Dopo il G8 di Genova e dopo le promozioni guadagnate dagli agenti peggiori, credo veramente che tutto sia possibile
viviana
2. Pena di morte nel Trattato di Lisbona, 23 novembre 2009, 12:07, di Vincenzo
<
Metteresti tu la tua vita nelle mani di qualcuno sperando nella sua magnanimità?>>
3. Pena di morte nel Trattato di Lisbona, 14 febbraio 2010, 19:30, di mangusta
Certo, tu hai ragione, ma come ti sentiresti se tu ti trovassi faccia a faccia col tizio con cui hai appena aspramente litigato e quello avesse in mano una pistola?
Saresti calmo e tranquillo sapendo che potrebbe anche venirgli voglia di fartela pagare cara?
Come mai non è stato chiesto al popolo cosa ne pensasse? Perchè il popolo deve dipendere da un piccolo gruppo di "persone" anche su questioni di vita o di morte?
Per conto mio basterebbe molto meno per mandarli TUTTI A CASA PER SEMPRE, mentre invece ce li teniamo a "governarci " tirando i fili a loro piacimento.
Dobbiamo MANDARLI A CASA TUTTI, LA DEMOCRAZIA E’ MOLTO, MOLTO, MOLTO DIVERSA
mangusta
custa23@tiscali.it
4. Pena di morte nel Trattato di Lisbona, 14 febbraio 2010, 19:39, di mangusta
Qualcuno sostiene "...pensate veramente che nell’Europa del 2008 qualche governo europeo si azzarderà a condannare a morte un cittadino..." a questo Signore rispondo: certo, tu hai ragione, ma come ti sentiresti se tu ti trovassi faccia a faccia col tizio con cui hai appena litigato aspramente e quello avesse in mano una pistola?
Saresti calmo e tranquillo sapendo che potrebbe anche venirgli voglia di fartela pagare cara e che la tua vita è nella sua completa discrezionalità e che non verrà nemmeno condannato?
Come mai non è stato chiesto al popolo cosa ne pensasse? Perchè il popolo deve dipendere da un piccolo gruppo di "persone" anche su questioni di vita o di morte?
Per conto mio basterebbe molto meno per mandarli TUTTI A CASA PER SEMPRE, mentre invece ce li teniamo a "governarci " tirando i fili a loro piacimento.
Dobbiamo MANDARLI A CASA TUTTI, LA DEMOCRAZIA E’ MOLTO, MOLTO, MOLTO DIVERSA
mangusta
custa23@tiscali.it