Home > RC Auto: appello al Presidente della Repubblica
Lo “Sportello dei Diritti” della Provincia di Lecce la cui delega è stata assegnata all’Assessore al Mediterraneo Carlo Madaro si unisce all’appello al Presidente della Repubblica - che di seguito si riporta - lanciato dall’ANEIS (Associazione Nazionale Esperti d’Infortunistica Stradale) affinché non sia attuato il regolamento esecutivo della procedura d’indennizzo diretto in tema di risarcimenti RCA.
Lecce, 06 luglio 2006
L’Assessore
Carlo Madaro
www.provincia.le.it SPORTELLO DEI DIRITTI SERVIZI IMMIGRAZIONE SALENTO
viale Marche n° 17 73100 LECCE tel.e fax 0832/342703 - e mail: c.madaro@libero.it
6 Luglio 2006
PREG.MO SIG.
GIORGIO NAPOLITANO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PALAZZO DEL QUIRINALE
00187 ROMA
Illustre Presidente,
dalle notizie di stampa apprendiamo che il Consiglio dei Ministri il giorno 30/6 u.s. ha varato, senza quella concertazione promessa solo poche ore prima dal Vice-ministro D’Antoni, le norme sul cosiddetto indennizzo diretto previste dall’art. 150 del Dlgs 7/9/05 n° 209 recante il “Codice delle Assicurazioni Private”.
Pur non conoscendo il testo del regolamento che è già alla Sua firma, non possiamo non esternare le più vive preoccupazioni della nostra Associazione e di tutti coloro che hano a cuore la tutela dell’effettivo diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Carta Costituzionale.
In particolare, la disciplina che ci allarma è rappresentata dall’art. 9 del decreto di attuazione che per brevità riporto di seguito:
Art. 9
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a).
2. L’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa comprende anche il rimborso delle spese di consulenza medico-legale sostenute dal danneggiato.
3. Al fini dell’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa, non sono considerati danni accessori le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale.
Possiamo tutti immaginare la qualità e l’efficacia della “assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno” ovvero del “supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli”, quando queste assistenze e supporti vengono forniti direttamente dalla controparte, cioè dal debitore, che ha tutto l’interesse (né diversamente potrebbe essere, attesa la natura commerciale delle società di assicurazione) di operare il minor esborso possibile.
Il gravissimo vulnus al diritto di difesa del danneggiato (assicurativamente impreparato) che l’approvazione della norma creerebbe è completato, quale esito finale di un ben congegnato strumento di controllo del contenzioso ad uso e consumo delle Compagnie di Assicurazione, dall’ultimo comma dell’articolo, ove si esclude ex lege che le spese sostenute dal danneggiato per la consulenza e l’assistenza professionale diversa da quella medico-legale possano in essere considerate danni accessori.
In pratica, come è agevole rilevare, il danneggiato sarà costretto, salvo voler sostenere a proprio esclusivo carico le spese dell’avvocato o di altro professionista, ad affidarsi totalmente alla Compagnia di Assicurazione che deve provvedere al risarcimento del danno.
Ci pare invece che le soluzioni che la giurisprudenza sta da anni portando avanti in ordine al problema della risarcibilità delle spese per l’assistenza legale ante causam del danneggiato, articolata sul secondo comma dell’art.1227 c.c., ove si prevede l’esclusione del risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, siano più che soddisfacenti, determinando l’esclusione del rimborso delle suddette spese nel caso in cui il danneggiato avrebbe potuto agevolmente difendersi da solo.
L’approvazione dell’infausto articolato evidenzierebbe una palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e siamo certi che la Sua alta sensibilità giuridica Le suggerirà di attivarsi con tutti i mezzi posti a Sua disposizione per evitare che si giunga alla creazione di una norma che non farebbe che determinare immediata e sicura censura da parte della Corte Costituzionale.
In ultimo, appare meritevole di una Sua valutazione anche la sicura e conseguente perdita di posti lavoro che ne deriverebbe per tutti gli operatori del settore a cominciare dagli avvocati, patrocinatori stragiudiziali e periti, ma anche liquidatori, poiché l’evidente disegno delle Compagnie è, oltre a voler trattare il risarcimento direttamente con il danneggiato senza intermediari professionalmente preparati, anche quello di concentrare in call center le operazioni di liquidazione, licenziando i liquidatori e utilizzando al loro posto semplici telefonisti senza nessuna preparazione in merito.
A nome personale e di tutta l’Associazione Le rinnovo i sentimenti di gratitudine per l’autorevolezza con cui Ella svolge l’altissimo ruolo di garante dei fondamentali valori delle Repubblica Italiana.
Con osservanza.
Dr. Francesco Mannacio
Vice Presidente ANEIS
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