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Se questo è un Ministro: Cesare Damiano, il portaborse di Alberto Tripi /2 (l’aggiornamento)

Publie le sabato 10 marzo 2007 par Open-Publishing

Cesare Damiano ha scaricato l’Ispettorato del Lavoro di Roma: il titolare del Ministero del Lavoro ha deciso di non ricorrere al Consiglio di Stato per impugnare il provvedimento del TAR che a Novembre sospendeva gli effetti della pronuncia ispettiva su Atesia (per la quale pronuncia "sussistendo, pertanto, le condizioni di cui all’art. 69del D.Lgv. n. 276/2003, i predetti rapporti di lavoro devono considerarsi di lavoro subordinato, e spetta eventualmente ad Atesia l’onere di provare una diversa natura degli stessi", pag.10 del Verbale D’Ispezione n.6.15.vig/103-153 redatto in data 21/08/2006).

Questa decisione non ci coglie impreparati (è un "atto dovuto" del Ministro poiché la Finanziaria 2007 prima, art. ex 178 prima stesura, e gli accordi Atesia-Confederali del 13 Dicembre 2006, sanano le posizioni illecite di natura amministrativa, civile e penale della società Atesia di Alberto Tripi) ma serve per farci riflettere sullo scarsissimo livello di moralità dei nostri governanti.

Per capirci: è come se la Guardia di Finanza sequestrasse le chiavi di un cantiere abusivo ed il Ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, le restituisse al padrone.

Abbiamo già scritto qualcosa sul politico Damiano, valido "portaborse" di Alberto Tripi, capace di infilare una norma (ex art. 178, prima stesura) ad hoc in Finanziaria 2007 per tirarlo fuori dai guai.

Gli stessi Cobas, definendo Damiano "amico dei padroni", quasi quasi venivano sepolti vivi dai mass media: eppure non ci pareva quella un’espressione virulenta, davvero inadatta a descrivere un servo politico.

Alla luce delle ultime decisioni di questo straordinario Ministro, riteniamo necessario pubblicizzare ulteriormente alcuni passaggi (pagina 16, pagina 17 e pagina 18) del suddetto Verbale.
Vi invitiamo innanzitutto a soffermarvi sulle violazioni di natura penale e vi ricordiamo che per Art.640 bis del c.p. si intende "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".

Quando avrete letto, pensate che di tutto questo a breve non ci sarà più traccia: per volontà del Ministro ( e del benestare dell’Ulivo, di CGIL-CISL-UIL, di Bertinotti-Diliberto) sarà tutto insabbiato!!!!

Molto umilmente ci chiediamo se sia scriteriato pretendere ALMENO un altro Ministro del Lavoro.
Forse lo sarà un po’ meno se avrete la pazienza e la cortesia di leggere avanti.

(pagina 16)
A. VIOLAZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
A1. VIOLAZIONI COSTITUENTI ILLECITI AMMINISTRATIVI

In ordine alle conclusioni ispettive appena esposte, si rileva che la soc. ATESIA ha violato le

disposizioni di legge specificate ai pp. 1-2-4-5-6-7 dell’allegato A, per aver omesso di assicurare

all’INPS e all’INAIL nelle fonne e nella misura previste per lavoratori subordinati, i telefonisti elencati

nei prospetti A e B.

A riguardo, si informa che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi e premi dovuti, con

l’aggiunta delle sanzioni civili previste dalle sottoindicate disposizioni della L. 23.12.2000 n° 388:

 Art. 116, comma 8, lett a) che, disciplinando i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi

o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce elo registrazioni obbligatorie, prevede una

sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, entro il .

tetto massimo del 40% dell’importo non corrisposto entro la scadenza di legge. Oltre tale tetto,

senza l’avvenuto integrale pagamento, scattano gli interessi di mora.

Art 116, comma 8, lett b} che, disciplinando i casi di evasione connessa a registrazioni o

denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, e cioè nei casi in cui con l’intenzione

specifica di non versare contributi o premi vengono occultati rapporti di lavoro in essere ovvero

le retribuzioni erogate, prevede una sanzione, in ragione d’anno, pari al 30%, entro il tetto

massimo del 60% dell’importo non corrisposto entro la scadenza di legge. Oltre tale tetto, senza

l’avvenuto integrale pagamento, scattano gli interessi di mora.

Art. 116, comma 10, che disciplinando i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o

premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti.giurisprudenziali o

amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede

giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il

termine fissato dagli Enti impositori, prevede una sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso

ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, entro il tetto massimo del 40% dell’importo non

corrisposto entro la scadenza di legge.

Il versamento delle somme complessivamente dovute (a titolo di contributi, premi ed oneri accessori) dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale con le modalità previste dagli Enti impositori.

Trascorso infruttuosamente il predetto termine verrà attivata fazione coattiva per il recupero del credito da parte degli Istituti assicuratori interessati.

A2.VIOLAZIONI COSTITUENTl ILLECITI PENALI

Art. 37 della L. 689/1981- I fatti accertati ed esposti configurano, a1tresì ,violazione dell’art. 37

della L. 24.11.1981, n° 689, come sostituito dall’art. 116, comma 19, della L 23.12.2000 n. 388.

Poiché, tuttavia, l’importo dei contributi dovuti, di cui al precedente p. A1), non è stato ancora

determinato, si fa riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo, dopo la quantificazione dei contributi

stessi da parte dell’lNPS e dell’INAIL.

B. ALTRE VIOLAZIONI DINATURA NON CONTRIBUTIVA

B1.VIOLAZIONI COSTITUENTI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Sempre in relazione alle conclusioni ispettive di cui sopra, si rileva che la soc. ATESIA, ha inoltre

violato le seguenti disposizioni di legge:

1. Art. 9 bis, commi 1 e 2, della L 28.11.1996, n. 608, per aver assunto n. 1.811 lavoratori elencati

nel prospetto all. C (ex lavoratori co.co.co.) e n. 12.555 lavoratori elencati nel prospetto all.D

(ex lavoratori a progetto), senza darne comunicazione al competente Centro per l’Impiego, entro

il termine di 5 gg. previsto dalla legge.

La PENALITA’ è prevista:

a) per le omesse comunicazioni di cui al prospetto all. C, scadute entro il 23/10/03 dall’art. 9 bis,

3" comma, della L 28.11.1996, n. 608, nella SANZIONE AMMINISTRATIVAd a €.258,00 ad

. €.1.549.00 (per ogni lavoratore assunto irregolarmente);

b) per le omesse comunicazioni di cui al prospetto all. D, scadute dopo il 23/10/03, dall’art.19,

comma 2, del D.Lgv. 10/9/2003, n. 276, nella SANZIONE AMMINISTRATIVA da €.100,00

ad €.500,00 (per ogni lavoratore interessato).

2. Art .21 della L. 29/4f1949, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, per aver omesso di comunicare,

al competente Centro per l’Impiego, nel termine di cinque giorni previsto dalla legge, la cessazione del rapporto di lavoro di n. 2.784 lavoratori elencati nel prospetto all. E (ex lavoratori co.co.co.) e n. 9.012 1avoratori elencati nel prospetto all. F (ex lavoratori a progetto).

(pag17)

La PENALITA è prevista dall’art. 19, comma 2, del D.Lgv. 10/9/2003, n. 276 nella SANZIONE

AMMINISTRATIVA da €.100,00 ad €.500,00 (per ogni lavoratore interessato).

In merito a quanto sopra, si rappresenta che a norma dell’art. 13 del D.Lgv. 23/4/2004, n.124, i

provvedimenti sanzionatori relativi agli illeciti di tipo amministrativo si applicano nel rispetto della

specifica procedura prevista dall’art.13 del D.Lgv. 23/4/2004, n. 124, che prevede l’iniziale invito ad

eliminare le inosservanze rilevate, con conseguente eventuale riduzione delle penalità previste all’importo minimo edittale ovvero ad !/4 dell’importo stabilito in misura fissa.

Pertanto, si formula espressa
DIFFIDA

nei confronti della soc. ATESIA a sanare le inadempienze di cui sopra, dimostrando agli scriventi,

nella mattinata del 2/10/2006, ore 10.00, presso la DPL di Roma, piano 1°, stanza 12, di aver.

provveduto ad effettuare le comunicazioni omesse.

Si avverte che in caso contrario, verrà attivata la procedura sanzionatoria prevista dalla L. n. 689/1981.

B2. VIOLAZIONI COSTITUENTI ILLECITI PENALI

Infine, si informa la persona responsabile generalizzata in rubrica verrà deferita alla competente

Autorità Giudiziaria, in ordine alle ipotesi violatorie di seguito elencate:

Art. 640 bis del C.P.
per aver indebitamente prorogato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in atto al 24/10/2004, fino al termine massimo del 30/9/2005, ricorrendo fittiziamente ad accordi sindacali giuridicamente non validi e, comunque, mai attuati;
per aver costituito contratti a progetto palesemente fittizie non conformi alle previsioni di legge;
.nascondendo in tal modo la vera natura subordinata dei predetti rapporti, al fine di versare all’INPS e all’INAIL contributi inferiori a quelli dovuti, in quanto rapportati alle aliquote previste per i lavoratori autonomi.

b. Art. 4, comma 2 della L 20/05/1970 n. 300, "per aver fatto uso di impianti o apparecchiature di

controllo, richiesti da esigenze organizzative e produttive, dai quali deriva anche la possibilità di

controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (tempi, pause, modalità di lavoro ecc.) e che sono

risultati installati senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure,

in mancanza di queste, con la commissione interna, ovvero, in difetto di accordo. per non aver

inoltrato apposita istanza al competente Ispettorato del Lavoro.

E’, infatti, risultato che gli impianti telefonici necessari all’espletamento dei servizi di call-center.

sono stati installati senza seguire la procedure di cui sopra.

La PENALITA’ è stabilita dall’art..38 della L. 300/70 nell’ammenda da € 154.00 a € 1549.00
(Continua)