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Subordinato addio: Gloria Buffo, DS e CGIL pronti a salvare gli strozzini dei lavoratori

Publie le martedì 5 settembre 2006 par Open-Publishing

Signore e signori, si cambiano articoli.
Il comitato www.precariarestanca.it vuole rifare il look al codice civile.
Gloria Buffo, DS e CGIL hanno in mente una simpatica trovata:
perchè non sostituire i costosi termini (per le aziende condannate in giudizio) “subordinato” ed “autonomo” con “economicamente dipendente”?
Una bella trovata davvero.
Bravi, bravissimi

Proposta di Legge di iniziativa popolare
Articolo 1
(Nuovo testo dell’articolo 2094 del Codice Civile)

L’articolo 2094 del Codice Civile è sostituito come segue:

“art. 2094 - Lavoratore economicamente dipendente.
1. E’ lavoratore economicamente dipendente chi si obbliga, di norma a tempo indeterminato salve le eccezioni previste dalla legislazione, mediante retribuzione a prestare la propria attività sia materiale che intellettuale in via continuativa all’impresa, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro. Con il termine impresa si intende anche qualsivoglia altra diversa attività organizzata che, mediante retribuzione, beneficia della prestazione del lavoratore.
2. Il contratto di lavoro del lavoratore economicamente dipendente, indipendentemente dal nome iuris che lo specifica, deve essere scritto e prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da riconoscere al lavoratore.
3. L’eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell’esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli artt. 2103, primo e secondo periodo, 2104, comma 2, 2106, nonché dell’applicazione degli artt. 2100, 2101, 2102, 2108 c.c. e dell’art. 7 della l. 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l’esclusione dei lavoratori economicamente dipendenti dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previsti dal codice civile, dalle leggi speciali, dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, né può dar luogo trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa. Il lavoratore economicamente dipendente, indistintamente dalla durata delle prestazione per cui si obbliga a prestare la propria mansione, è computato ai fini della soglia dimensionale dell’impresa o diversa attività organizzata da altri.
4. L’accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo.”

Articolo 2
(Contratti di lavoro a tempo determinato)1. Il contratto di lavoro concernente i lavoratori economicamente dipendenti di cui all’art. 2094, comma 1°, del codice civile, è stipulato di regola a tempo indeterminato.
2. E’ tuttavia consentita l’apposizione di un termine finale di durata al contratto di lavoro economicamente dipendente quando ciò sia richiesto:
a) dal carattere stagionale dell’attività lavorativa, come risultante dall’elenco delle attività stagionali da approvarsi con decreto del presidente della repubblica da emanarsi, su proposta del ministro del lavoro, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Detto elenco può essere successivamente modificato o integrato con le medesime modalità. Nelle more dell’emanazione del decreto si fa riferimento all’elenco contenuto nel d.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni
b) da punte stagionali d’intensificazione dell’attività produttiva;
c) dall’esigenza di sostituire lavoratori assenti, con l’esclusione di assenze dal lavoro giustificate dalla legislazione sul diritto di sciopero;
d) dall’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
e) dall’esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
f) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;
g) in tutte le ulteriori ipotesi definite dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ed applicati dal datore di lavoro.
In relazione a tali ipotesi i contratti collettivi stabiliscono in via esclusiva la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nell’impresa al 1° gennaio di ciascun anno.
3. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto nel quale devono essere indicate le relative causali giustificative.4. In tutti i casi di legittima apposizione del termine è riconosciuto al lavoratore il diritto di precedenza ove il datore di lavoro effettui, entro un anno dalla scadenza del termine, nuove assunzioni. Il contratto di lavoro a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato quando il lavoratore, nel quinquennio precedente, abbia già lavorato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro per almeno diciotto mesi, anche non continuativi. L’eventuale violazione, da parte del datore di lavoro, del diritto di precedenza non impedisce il perfezionamento del requisito.

5. Le norme del decreto legislativo 368/01 in contrasto con le presenti disposizioni si intendono abrogate.

6. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, sia l’eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

7. Il lavoratore economicamente dipendente cui contratto di lavoro non sia a tempo indeterminato, indipendentemente dal nome iuris che lo specifica, ha diritto ad un versamento previdenziale e assicurativo giornaliero, a carico del datore di lavoro, superiore del 10% rispetto ai versamenti indicati dalle normative vigenti per lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Le presenti norme hanno efficacia anche per i lavoratori che prestino la loro opera secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 2094 c.c., anche in forma occasionale e verso una pluralità di committenti con autodeterminazione dei tempi e dei modi di lavoro. Ai sensi del presente comma sono invece esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato nonché i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 2 lettere a), c), f) e g).

8. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è abrogato, fatti salvi i commi 3 e 4 dell’art. 1, l’art. 4, comma 1, come modificato dalla presente legge, nonché gli articoli 6, 7, 9, i commi 1, 4 e 6 dell’art. 10 e l’art.

Articolo 3
(Nuovo testo dell’articolo 2549 del Codice Civile)

L’art. 2549 del Codice Civile è sostituito dal seguente:
“Art. 2549 - Nozione di associazione in partecipazione1. Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Detto apporto in nessun caso può essere costituito da una prestazione di lavoro, di qualsiasi natura. Qualora l’apporto dell’associato si concreti nella prestazione di un’attività lavorativa, in violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto di associazione in partecipazione è nullo ed in sua vece si considera stipulato fra le parti un contratto di lavoro economicamente dipendente a tempo indeterminato”.

Articolo 4
(Nuovo testo dell’articolo 1655 del Codice Civile )

L’art. 1655 del Codice Civile e sostituito dal seguente
“Articolo 1655 - Nozione

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione e proprietà dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio caratterizzato da alto valore aggiunto e alta specializzazione della parte medesima, verso un corrispettivo in danaro.”

Articolo 5
(Responsabilità dei datori di lavoro in caso di mutamento organizzativo dell’attività)

1. Il datore di lavoro, in caso di appalto di uno o più servizi ed opere, trasferimento di uno o più rami d’azienda, esternalizzazioni ed eventi similari, come previsto dalle vigenti normative, che modifico l’ordinaria organizzazione produttiva in essere, è responsabile verso i lavoratori coinvolti nei processi sovra indicati, in solido con l’appaltatore o il nuovo titolare dell’unità produttiva ceduta, per un periodo non inferiore ai 48 mesi, di un trattamento economico, normativo e contrattuale collettivo non inferiore a quello preesistente al momento della mutazione organizzativa dell’attività.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro, firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, possono estendere o ridurre la durata del periodo di cui al comma 1 del presente articolo, esclusivamente a fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive così come individuate negli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 6
(Stabilizzazione dei lavoratori economicamente dipendenti non a tempo indeterminato operanti nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle Amministrazioni Centrali dello Stato)

1. Al fine di stabilizzare i contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e che svolgono le funzioni proprie delle stesse in base alle normative vigenti, il Governo, in sede di conferenza unificata Stato, Regioni, Autonomie Locali e di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del D.lgs 165/2001, è delegato, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a definire norme di riforma del sistema di reclutamento per titoli ed esami nelle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell’art.97 della Costituzione, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) valutazione prioritaria dell’esperienza conseguita nell’attività svolta nelle Pubbliche amministrazioni;
b) valutazione dell’attività formativa in costanza di attività di servizio nelle Amministrazioni.

2. Il Governo a seguito dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è delegato, di concerto le organizzazioni sindacali più rappresentative ai sensi della legge 165/01, a definire, le modalità e le forme, con cui dare stabilità ai contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato, compresi i contratti a termine e in collaborazione coordinata e continuativa, alle dipendenze delle Amministrazioni Centrali dello Stato, che svolgono le funzione proprio delle stesse in base alle normative vigenti.

3. Il Governo a seguito dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è delegato, in sede di conferenza unificata Stato, Regioni, Autonomie Locali e di concerto con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, a definire una specifica sede di confronto, a livello nazionale e decentrato, per individuare le modalità e le forme con cui dare stabilità ai contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato, compresi i contratti a termine, in collaborazione coordinata e continuativa, titolari di assegni di ricerca, alle dipendenze delle Università e degli Enti pubblici di Ricerca, prevedendo altresì norme di precedenza e tutela economica a fronte di prestazioni identificate, in sede di confronto di cui al presente comma, come temporanee per le specificità dei comparti e dei sistemi coinvolti.

4. In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo i contratti di lavoro in essere non a tempo indeterminato alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165/01, alle dipendenze delle Amministrazioni Centrali dello Stato e alle dipendenze di Università e Enti Pubblici di Ricerca, che svolgono le funzioni proprie delle stesse in base alle normative vigenti, sono prorogati.

Articolo 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 13, 14, 30,32,33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 del dlgs. 276/03 e successive modifiche.

Articolo 8
(Oneri derivanti dalla presente legge)

Per gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 6 della presente legge sono stanziate risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2006 266/05, pari a 800 milioni di euro per l’anno 2006 e 900 milioni per l’anno 2007.
Il Ministro per l’Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro, con il Ministro delegato per la Funzione Pubblica e con il Ministro della Scuola, Università e Ricerca, è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie agli stanziamenti di cui alla legge 266/05.